Avviso di accertamento
L’avviso di accertamento rappresenta un passaggio cruciale nel percorso amministrativo-tributario, in quanto segna la conclusione di un’attività investigativa interna condotta dall’amministrazione fiscale. Attraverso questo atto, viene comunicato al contribuente l’esito di tale indagine, evidenziando eventuali inadempimenti o irregolarità riscontrati e già accertati. Inoltre, l’avviso di accertamento costituisce un’intimazione formale per il pagamento delle somme dovute ma non corrisposte dal contribuente.
È importante sottolineare che l’accertamento fiscale rientra nella sfera degli atti di natura amministrativa-tributaria, tuttavia, in determinate circostanze, quando l’importo evaso supera le soglie previste dalla legge per i reati di evasione fiscale, si può avviare una segnalazione alla Procura della Repubblica con conseguente procedimento penale.
Gli avvisi di accertamento sono relativi a un singolo periodo d’imposta, che può coincidere o meno con l’anno solare. La ricezione di tale avviso lascia al contribuente la possibilità di difendersi formulando un’opposizione, un passo fondamentale per far valere i propri diritti e contestare eventuali errori o illegittimità riscontrati nell’accertamento.
Accertamento d’ufficio e in rettifica
L’accertamento può essere:
- d’ufficio quando riguarda un periodo d’imposta in relazione al quale il contribuente ha omesso la dichiarazione annuale;
- in rettifica, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate corregge la dichiarazione presentata dal contribuente.
In ogni caso, l’avviso contiene, quando ne ricorrono i presupposti, la contestuale irrogazione delle sanzioni collegate al tributo.
<h2>Tipi di accertamento: analitico</h2>
Esistono differenti tipi di accertamento. Il primo è quello “analitico”.
In questo caso, il controllo e la rettifica riguardano le singole componenti attive e passive del reddito dell’azienda, dei liberi professionisti e delle persone fisiche; tale controllo è eseguito in modo diretto dall’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione finanziaria verifica se i conti presentati dal contribuente in fase di dichiarazione sono corretti e se sono stati puntualmente eseguiti tutti i pagamenti. Il controllo è effettuato voce per voce – in modo analitico, appunto – su l’intera dichiarazione dei redditi.
Accertamento analitico induttivo e induttivo
L’accertamento analitico induttivo, invece, è eseguito durante un’ispezione contabile e evidenzia l’inesattezza e la falsità degli elementi inseriti nella dichiarazione dei redditi. Il controllo si basa sull’analisi di bilancio e può essere fondato anche su mere presunzioni, purché siano comunque precise, gravi e concordanti. Si tratta, dunque, di una contestazione dell’evasione d’imposta sulla base di presunzioni semplici, a seguito di indizi rivelatori.
L’accertamento induttivo, contrariamente al precedente, è un metodo di analisi fondato su presunzioni prive dei requisiti di precisione, gravità e concordanza. La Legge ammette tale contestazione solo in caso di gravi inadempienze del contribuente.
Accertamento sintetico
L’accertamento sintetico, infine, è un metodo basato sul calcolo del reddito complessivo del contribuente congiuntamente alla sua capacità di spesa. Si definisce reddito sintetico l’elaborazione delle spese sostenute nel periodo d’imposta, considerando il nucleo familiare e l’ambito territoriale di appartenenza. In altre parole, la verifica avviene nel momento in cui il reddito dichiarato non è considerato adeguato al tenore di vita condotto dal contribuente e dalla sua famiglia.
Indagini dell’Amministrazione Finanziaria
La fase delle indagini condotte dall’Amministrazione finanziaria precede la ricezione dell’avviso di accertamento e rappresenta un momento cruciale del processo di verifica fiscale. Durante questa fase, l’Amministrazione ha il potere di condurre le proprie attività investigative senza obbligo di preavviso al contribuente. Tuttavia, è importante sottolineare che nonostante l’assenza di un obbligo di notifica preventiva, il contribuente gode comunque di fondamentali tutele.
In particolare, per alcuni tributi armonizzati, come l’IVA imposto dall’Unione Europea, esiste un’eccezione a questa regola. Per tali tributi, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a comunicare al contribuente le contestazioni mosse prima della notifica dell’avviso di accertamento.
Questa pratica assicura al contribuente il diritto di difendersi dalle contestazioni dell’ufficio prima che venga emesso l’accertamento vero e proprio. Tale principio di trasparenza è particolarmente rilevante quando si tratta di accertamenti basati su strumenti come il redditometro e gli studi di settore, che richiedono una preventiva comunicazione delle contestazioni mosse dall’Amministrazione finanziaria.
Il termine per osservazioni a difesa
Inoltre, tutte le volte in cui le indagini avvengono presso la sede del contribuente, in base allo Statuto del contribuente, il fisco non può emettere l’atto di accertamento se, una volta formalizzate le contestazioni nell’ambito di un apposito processo verbale, non decorre un termine minimo di 60 giorni. Infatti, tale termine è previsto per consentire al contribuente di presentare i propri scritti difensivi a difesa della sua posizione. Pertanto, l’accertamento inviato prima dello scadere dei 60 giorni è sempre illegittimo. Sia per la redazione delle memorie difensive, sia per l’impugnazione dell’eventuale atto illegittimo, il contribuente potrà farsi assistere da un avvocato tributarista.
Notifica dell’avviso
La notifica del suddetto avviso deve avvenire nel rispetto dei seguenti termini.
- entro il 31 dicembre del quinto anno in cui è stata inviata la dichiarazione
- entro il 31 dicembre del settimo anno in cui si sarebbe dovuto inviare la dichiarazione
La formazione del ruolo e la riscossione
In generale, l’avviso di accertamento dà al contribuente 60 giorni di tempo per pagare o per opporsi. L’impugnazione va presentata al giudice competente che, per le imposte, è la Commissione Tributaria Provinciale, mentre per i contributi dovuti all’Inps o all’Inail è il tribunale ordinario.
Se non si presenta opposizione, l’avviso di accertamento diventa definitivo e non può più essere contestato in un altro momento successivo.
Dopo l’avviso di accertamento, deve essere formato il ruolo. Il suolo è un atto interno che ufficializza e quantifica il credito dovuto alla Amministrazione Finanziaria. Dopo la sua formazione, il ruolo viene trasmesso all’agente della riscossione. Avviene così il passaggio di consegne dall’amministrazione titolare del credito all’esattore. Quest’ultimo provvederà ad avviare la riscossione mediante il pignoramento.
Accertamento immediatamente esecutivo
Ad oggi esiste anche il cosiddetto accertamento immediatamente esecutivo. Questo non necessita della successiva cartella, ma di una semplice comunicazione di presa in carico. In altri termini, in queste ipotesi è già l’accertamento un titolo esecutivo idoneo ad avviare la riscossione mediante pignoramento.
Con l’avviso di accertamento esecutivo, l’Agenzia delle Entrate formalizza l’esito del controllo di merito ai fini di:
- imposte dirette ed addizionali;
- Iva;
- Irap.
Gli avvisi di accertamento in rettifica o gli avvisi di liquidazione emessi ai fini delle imposte indirette diverse dall’Iva, diversamente dai precedenti, non sono immediatamente esecutivi.
Firma sull’avviso di accertamento e delega
L’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate deve rispettare precisi requisiti formali per essere considerato legittimo. Uno di questi requisiti riguarda la firma del direttore dell’Ufficio o di un suo delegato autorizzato. È importante notare che un avviso non sottoscritto o firmato da un soggetto non debitamente delegato è da considerarsi nullo.
La validità della delega dipende da diversi elementi chiave. Prima di tutto, la delega deve essere antecedente alla notifica dell’atto e deve specificare chiaramente il nome del soggetto delegato. Inoltre, deve indicare le date di inizio e fine della validità della delega, oltre a spiegare le ragioni dell’indisponibilità del capo ufficio. La firma autografa del delegato può essere sostituita dall’indicazione a stampa del suo nominativo, purché questa sia chiaramente riconducibile alla persona autorizzata.
È importante sottolineare che nell’avviso di accertamento deve essere indicato anche il nome del responsabile del procedimento. Questa figura rappresenta il punto di riferimento per il contribuente e ha il compito di fornire informazioni e chiarimenti riguardo all’atto di accertamento.
Motivazione dell’avviso
L’avviso di accertamento deve essere sempre motivato, a pena di nullità. Esso deve indicare le modalità di applicazione dell’imposta e la ragione del suo debito. Deve quindi consentire di conoscere tutti gli elementi in base ai quali la valutazione è stata compiuta e di ricostruire l’iter logico seguito dall’ufficio al fine di dare al contribuente la possibilità di difendersi. Infatti, il contribuente che ritiene di non dover pagare quanto intimato dall’Amministrazione Finanziaria con l’avviso, può difendersi presentando opposizione all’avviso ricevuto. In particolare, l’avviso deve indicare:
- gli imponibili accertati e le aliquote applicate
- le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta
- l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento
- le modalità e il termine del pagamento
- l’organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.
Acquiescenza e riduzione delle sanzioni
L’accettazione dei contenuti dell’atto ed il pagamento delle somme dovute, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta la riduzione delle sanzioni amministrative irrogate. A tal fine, il contribuente deve:
- rinunciare a impugnare l’avviso di accertamento;
- rinunciare a presentare istanza di accertamento con adesione;
- provvedere a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
La tutela del contribuente
La difesa contro un avviso di accertamento può avvenire attraverso due vie principali: presentare opposizione direttamente al giudice competente o richiedere all’ufficio emittente dell’avviso l’annullamento in autotutela.
Se il contribuente ritiene che l’avviso di accertamento sia illegittimo o infondato, può rivolgersi al Giudice tributario, rappresentato dalla Commissione Tributaria Provinciale. In questo caso, l’atto introduttivo avrà la forma di un ricorso e dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. L’obiettivo del ricorso è ottenere l’annullamento totale o parziale dell’atto impositivo.
Solitamente, il ricorso viene proposto contemporaneamente alla richiesta di autotutela. Quest’ultima non sospende il termine di 60 giorni, che se non rispettato o se si riceve una risposta inerte dall’Amministrazione coinvolta, impedirebbe al contribuente di agire in giudizio. Pertanto, poco prima dello scadere del termine, se l’Amministrazione non risponde, il ricorso viene depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale.
Prima di proporre il ricorso, è obbligatorio presentare un’istanza di reclamo/mediazione per tutti gli atti impositivi con un debito non superiore a € 50.000, ad eccezione delle controversie dal valore indeterminabile. Il valore della causa è determinato dall’importo del tributo contestato, al netto degli interessi, delle sanzioni e delle spese accessorie.
La mediazione offre vantaggi significativi al contribuente, inclusa una riduzione delle sanzioni amministrative fino al 35%. L’Ente coinvolto può accettare l’accordo di mediazione o respingere il reclamo.
Giudizio e sentenza
Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio. Se è stato espletato tentativo di mediazione ma non si è conclusa, il termine sarà prolungato a 90 giorni.
La parte resistente potrà costituirsi in giudizio entro 60 giorni dalla notifica del ricorso.
Una volta fissata la data dell’udienza sarà possibile procedere con la discussione della causa.
All’esito del processo, il giudice emetterà una sentenza.
La sentenza definisce il ricorso e provvede a fornire indicazioni per quanto riguarda la sua impugnazione, condanna alle spese di lite, pagamento del tributo in pendenza di giudizio e ricorso in ottemperanza. La parte soccombente potrà essere condannata in tutto o solo in parte al pagamento delle spese di lite.
Il giudice tributario, in caso di accoglimento del ricorso, pronuncia una sentenza che annulla totalmente o parzialmente l’atto impositivo, a seconda che non sussista l’imponibile accertato oppure viene soltanto ridotta la base imponibile.
Una decisione emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale può essere impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale. Se la decisione viene notificata, il termine per proporre l’impugnazione è di 60 giorni. Tuttavia, se la notifica non avviene, il termine per l’impugnazione è di 6 mesi dalla data del deposito della decisione.
In entrambi i casi, la parte soccombente ha la possibilità di far valere le proprie ragioni attraverso l’ulteriore impugnazione. Questo sistema di ricorsi successivi consente ai contribuenti di continuare a perseguire i propri interessi e di ottenere una revisione più approfondita delle decisioni prese a seguito del primo grado di giudizio.
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