Decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo è un’istanza giudiziale che viene emessa su richiesta del creditore per chiedere al debitore di adempiere all’obbligazione entro un periodo di tempo specificato. Questa richiesta può riguardare il pagamento di una somma di denaro, la consegna di beni fungibili o la consegna di un bene specifico. Una volta emesso il decreto ingiuntivo, il debitore è tenuto ad adempiere all’obbligazione entro il termine stabilito. Se il debitore non adempie entro questo periodo, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo, consentendo al creditore di procedere al pignoramento dei beni del debitore per soddisfare il proprio credito. Il decreto ingiuntivo offre diversi vantaggi, tra cui la celerità e la minor onerosità rispetto a un procedimento giudiziario ordinario. È un mezzo efficace per il recupero dei crediti, consentendo ai creditori di ottenere un titolo esecutivo in tempi relativamente brevi e con minori costi legali.
Requisiti soggettivi e presupposti
Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che abbia un credito verso un’altra parte può avviare il procedimento di ingiunzione per ottenere la condanna del debitore al pagamento dell’importo dovuto. Le parti coinvolte nel procedimento sono il creditore, chiamato anche ricorrente o ingiungente, e il debitore, definito resistente o ingiunto.
I presupposti essenziali per il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo sono che il ricorrente debba essere titolare di un diritto di credito nei confronti del debitore. In altre parole, deve avere una pretesa legittima nei confronti del debitore, derivante da un’obbligazione contrattuale, legale o altra fonte di diritto; deve altresì essere in possesso di una prova scritta del credito vantato. Questo significa che deve essere in grado di fornire una documentazione scritta che attesti l’esistenza e la validità del credito. Tale prova può essere rappresentata da contratti, fatture, accordi, promesse di pagamento o altri documenti legalmente validi che dimostrino l’obbligazione del debitore nei confronti del creditore. Il rispetto di questi presupposti è fondamentale per l’avvio del procedimento per decreto ingiuntivo e per garantire la sua validità e efficacia legale.
Diritto di credito
Il diritto di credito può avere ad oggetto una somma di denaro liquida, una determinata quantità di cose fungibili o la consegna di una cosa mobile determinata. Sono esclusi, quindi i crediti di fare e non fare; i crediti per il rilascio di cose immobili; i crediti aventi ad oggetto una quantità indeterminata di denaro o di cose fungibili. La somma di denaro deve essere liquida, vale a dire quantificata nel suo preciso ammontare; esigibile e quindi deve riguardare un credito scaduto, di cui il creditore possa chiedere il pagamento. I seguenti documenti possono essere considerati prove scritte del credito fatto valere
- le polizze: documenti legalmente validi che attestano l’esistenza di un accordo o di una transazione tra le parti, solitamente utilizzate in contesti assicurativi:
- le promesse unilaterali: dichiarazioni scritte unilaterali di un soggetto che si impegna a compiere un’azione o a soddisfare un obbligo nei confronti dell’altro soggetto. Queste promesse devono essere documentate per essere utilizzate come prova;
- le scritture private: documenti scritti redatti dalle parti interessate che attestano un accordo o una transazione. Possono includere contratti, accordi, promesse di pagamento, ricevute, lettere o altri documenti simili;
- gli estratti autentici delle scritture contabili: documenti emessi da un professionista qualificato o da un ente competente che certificano l’accuratezza e l’autenticità delle registrazioni contabili relative al credito vantato. Questo è particolarmente rilevante per i crediti derivanti da transazioni commerciali o somministrazioni di merci, denaro o servizi.
Inoltre, la legge prevede che altri documenti che dimostrino in modo chiaro e inequivocabile l’esistenza e l’ammontare del credito vantato possano essere utilizzati come prova scritta. La presentazione di documenti validi e pertinenti è cruciale per garantire il successo del procedimento di decreto ingiuntivo e per ottenere una decisione favorevole da parte del tribunale..
Determinata quantità di cose fungibili
I beni fungibili sono quei beni che sono identici, per qualità, ad altri beni dello stesso genere. In altre parole, non c’è differenza sostanziale tra un bene fungibile e un altro della stessa categoria. Il denaro è il bene fungibile per eccellenza, in quanto ogni unità di valuta è identica e intercambiabile con altre unità dello stesso valore.
Nel contesto del procedimento di decreto ingiuntivo, è importante che il credito vantato dal creditore abbia ad oggetto una quantità determinata. Questo significa che il credito deve essere quantificabile in modo preciso e definito. Ad esempio, se il credito è relativo alla fornitura di beni o servizi, il creditore deve essere in grado di specificare l’importo esatto dovuto dal debitore.
Tuttavia, se il credito non è espressamente definito in termini di quantità, il creditore ha la possibilità di accettare una somma di denaro in luogo del bene o del servizio oggetto del credito. In questo caso, il creditore può presentare la richiesta di decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di una somma di denaro equivalente al valore del credito, anziché richiedere la consegna di un bene o di una quantità specifica di beni.
Giudice competente ad emettere il decreto ingiuntivo
Per l’emissione del decreto ingiuntivo è competente lo stesso giudice che avrebbe giurisdizione sulla causa se fosse stata avviata in via ordinaria. Quindi, la competenza territoriale dipende dalla residenza o domicilio del convenuto e la competenza per valore è determinata dal valore del credito oggetto del procedimento. Nel caso della competenza territoriale, se il valore della controversia non supera i 5 mila euro e la causa riguarda beni mobili, la competenza spetta al giudice di pace del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio. Se la residenza o il domicilio del convenuto non sono noti, la competenza territoriale si estende al luogo in cui ha la dimora. Per quanto riguarda la competenza per valore, se il valore della controversia supera i 5 mila euro o se la causa riguarda beni immobili, la competenza spetta al tribunale ordinario del luogo in cui ha sede il giudice di pace competente per territorio. In sostanza, la competenza territoriale e per valore per l’emissione del decreto ingiuntivo segue le stesse regole applicate per le cause avviate in via ordinaria, con la differenza che nel caso del decreto ingiuntivo si considera solo il valore del credito oggetto del procedimento.
Procedimento del ricorso per decreto ingiuntivo
Il creditore che vanti un titolo può presentare ricorso per decreto ingiuntivo depositandolo presso la cancelleria del giudice competente. Devono depositarsi in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, il ricorso per decreto ingiuntivo, la procura alle liti, le prove, il contributo unificato e l’anticipazione forfettaria, la nota spese dell’avvocato.
Solo per le cause di fronte al giudice di pace, il cui valore sia inferiore o uguale a 1.100 euro, il creditore può stare in giudizio personalmente, senza farsi assistere da un avvocato.
Contenuto del ricorso
Nel ricorso deve essere presente l’indicazione di:
- giudice competente;
- generalità delle parti;
- generalità dell’avvocato del ricorrente;
- credito azionato;
- ragioni della domanda;
- prove da cui si deduce l’esistenza del diritto;
- richiesta di ingiunzione di pagamento;
- procura alle liti;
- sottoscrizione, nell’originale quanto nelle copie da notificare, dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.
Decisione
Il giudice deve prendere una decisione entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Durante questo periodo, il giudice ha diverse opzioni:
- richiedere un’integrazione probatoria quando il ricorso presentato non sia sufficientemente motivato o quando manchino elementi probatori necessari. Questo significa che può chiedere al creditore di fornire ulteriori prove o chiarimenti per supportare la sua richiesta;
- rigettare il ricorso se ritiene che manchino i presupposti richiesti per l’emissione del decreto ingiuntivo o se il credito non è stato adeguatamente provato. Il rigetto del ricorso non può essere impugnato direttamente. Tuttavia, il creditore ha la possibilità di ripresentare il ricorso per lo stesso credito, fornendo eventualmente ulteriori prove o chiarimenti;
- accogliere il ricorso ed emettere il decreto ingiuntivo se ritiene che tutti i requisiti siano soddisfatti e che il credito sia stato debitamente provato. Questo decreto conferisce al creditore il diritto di procedere con l’esecuzione forzata per ottenere il pagamento del credito da parte del debitore.
Contenuto del decreto ingiuntivo
- Il decreto ingiuntivo emesso deve contenere:
- l’ingiunzione al debitore di pagare o consegnare quanto richiesto dal ricorrente;
- il termine entro cui l’ingiunto può proporre opposizione che è di 40 giorni, con avvertimento che in difetto il decreto diverrà esecutivo;
- la liquidazione delle competenze dell’avvocato.
Opposizione del debitore
L’ingiunto può formulare opposizione al decreto ingiuntivo affinché il giudice accerti la fondatezza del credito. Prima di agire, occorre esperire il procedimento di mediazione obbligatoria; in caso contrario la domanda è improcedibile. L’opposizione si propone con atto di citazione, salvo il caso di crediti relativi a rapporti di lavoro o locazione in cui si impiega il ricorso.
L’atto di citazione in opposizione, come abbiamo visto, ha la forma della citazione e il contenuto di una comparsa di risposta.
Termini per opposizione
L’opposizione deve essere proposta:
- entro 40 giorni dalla notifica del decreto;
- entro 50 giorni se l’intimato risiede in un paese dell’Unione europea;
- entro 60 giorni se l’intimato risiede in un paese al di fuori dell’Unione europea;
- tra i 10 e i 60 giorni quando concorrono giusti motivi.
Decisione
Il giudizio di opposizione può concludersi con:
- il rigetto dell’opposizione;
- l’accoglimento integrale dell’opposizione: in questo caso il decreto ingiuntivo opposto perde efficacia e viene sostituito dalla sentenza;
- l’accoglimento parziale dell’opposizione: in questo caso, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.
Il provvedimento del giudice è soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione.
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