Fermo amministrativo
Il fermo amministrativo è un provvedimento preso dall’amministrazione fiscale che impedisce al proprietario di un veicolo a motore di utilizzarlo liberamente a causa di pagamenti di tributi e sanzioni non effettuati. Se il proprietario non ha pagato le imposte o le multe relative al veicolo, l’amministrazione fiscale può dunque emettere un fermo amministrativo che impedisce al proprietario di utilizzare il veicolo fino a quando non viene saldata la somma dovuta.
In altre parole, si tratta di una misura coercitiva utilizzata per costringere il contribuente a adempiere ai propri obblighi fiscali. Una volta che il proprietario del veicolo ha pagato tutti i tributi e le sanzioni in sospeso, il fermo viene revocato e il veicolo può essere nuovamente utilizzato liberamente.
Lo scopo principale del fermo amministrativo è quindi quello di recuperare i fondi dovuti all’amministrazione fiscale, garantendo che i contribuenti adempiano ai propri obblighi fiscali.
Atti di disposizione delle autovetture sottoposte a fermo
Quando un veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo ne conseguono notevoli implicazioni sia per il venditore che per l’acquirente. Se l’acquirente compra un veicolo sottoposto a fermo amministrativo senza essere consapevole di questa situazione, ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto di vendita o una riduzione del prezzo di vendita. Questa richiesta può essere fatta tramite un’azione legale intentata contro il venditore davanti al giudice civile che è competente in materia. Più in particolare, se l’acquirente desidera annullare il contratto di vendita e restituire il veicolo al venditore, può farlo presentando una richiesta al giudice civile. Se il giudice accetta la richiesta e risolve il contratto, il venditore deve restituire tutte le somme già pagate dall’acquirente. Questo include il prezzo di acquisto del veicolo e eventuali costi accessori. Invece, se l’acquirente preferisce mantenere il veicolo ma desidera ottenere un rimborso parziale del prezzo di acquisto a causa del fermo amministrativo, può chiedere al giudice una riduzione del prezzo di vendita. In questo caso, se l’acquirente ha già versato l’intero prezzo di acquisto, il venditore sarà tenuto a restituire una parte di questo importo in base alla riduzione del prezzo concordata dal giudice.
La riduzione del prezzo di vendita è giustificata in quanto, una volta che l’acquirente viene a conoscenza del fermo amministrativo, il veicolo non può più essere utilizzato normalmente. Pertanto, il valore del veicolo potrebbe essere considerato inferiore a quello originariamente concordato.
Contestazione del fermo amministrativo
In certi casi, può verificarsi che neanche il venditore sia a conoscenza del fermo amministrativo sul veicolo che sta vendendo. Questo può accadere se, ad esempio, al venditore non è stato notificato il preavviso entro i 30 giorni prima del fermo, come previsto dalla legge, o se non è stata consegnata la cartella esattoriale. In queste circostanze, nonostante il venditore non sia a conoscenza del fermo, è sempre sua responsabilità presentare un ricorso per impugnare la misura restrittiva. Tuttavia, anche se il venditore non agisce tempestivamente per l’eliminazione del fermo, l’acquirente ha comunque il diritto di richiedere la risoluzione del contratto di vendita. In altre parole, se il venditore non interviene spontaneamente per rimuovere il fermo, l’acquirente può chiedere l’annullamento del contratto. L’acquirente ha il diritto di richiedere la risoluzione del contratto anche quando nei casi in cui il venditore non era consapevole dell’esistenza del fermo amministrativo. Questo perché il fermo influisce direttamente sull’utilizzo e il valore del veicolo, e l’acquirente ha il diritto di aspettarsi e di presumere che il veicolo sia libero da qualsiasi restrizione legale. Inoltre, è importante notare che l’impugnazione del fermo per difetto di notifica del preavviso può essere presentata in qualsiasi momento. Questo significa che non ci sono limiti di tempo per contestare la mancata notifica del preavviso, il che garantisce che l’acquirente abbia sempre la possibilità di difendere i propri diritti nel caso in cui si verifichino errori nel processo di notifica del fermo.
Le disposizioni in materia di circolazione dell’auto sottoposta a fermo
Quando un veicolo è soggetto a fermo amministrativo, significa che è stato vietato al proprietario o al custode di farlo circolare. Se il veicolo viene comunque utilizzato sulla strada nonostante il fermo, sono previste sanzioni aggiuntive in base alle norme sulla circolazione stradale.
In particolare, se le norme del Codice della strada prevedono che la violazione di una norma stradale comporti l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, il custode nominato o, in loro assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, devono interrompere immediatamente la circolazione del veicolo e provvedere a collocarlo in un luogo privato, non accessibile al pubblico, a proprie spese. Se il veicolo viene comunque utilizzato in violazione del fermo, è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria, la cui entità può variare da € 714,00 a € 2.859,00, a seconda delle disposizioni specifiche del Codice della strada e delle circostanze della violazione. Inoltre, può essere applicata una sanzione amministrativa accessoria consistente nella sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra uno e tre mesi.
Preavviso di fermo amministrativo
Per procedere al fermo amministrativo, l’Ente creditore deve provvedere a notificare, tramite cartella esattoriale, un’intimazione di pagamento entro 60 giorni. Successivamente, deve notificare al debitore la volontà di procedere al fermo amministrativo. A seguito della ricezione del preavviso, il soggetto ha ulteriori 30 giorni per il saldo dei debiti. Se tale saldo non viene effettuato, il fermo diventerà effettivo. Colui che riceve un preavviso di fermo può chiedere che il pagamento sia dilazionato, così da poter adempiere in modo più agevole al proprio obbligo.
Limitazioni derivanti dal fermo
Durante il periodo in cui un veicolo è soggetto alla misura del fermo amministrativo, si applicano diverse restrizioni e limitazioni che riguardano la sua circolazione e altre azioni relative alla sua registrazione e vendita. In primis, il veicolo soggetto a fermo amministrativo non può circolare legalmente sulle strade fino a quando non vengono risolte le questioni legate al fermo. Se il veicolo viene utilizzato nonostante il fermo, ciò comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dal codice della strada. Inoltre, durante il periodo di fermo amministrativo, il veicolo non può essere radiato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), né può essere esportato o demolito. Questo significa che il veicolo rimane registrato e legalmente identificabile presso il PRA, e non può essere oggetto di azioni che comporterebbero la sua rimozione o cancellazione dai registri ufficiali. Infine, nonostante il fermo amministrativo, il veicolo può essere venduto. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni da considerare. La vendita del veicolo può avvenire solo con un atto notarile o con una data certa successiva all’iscrizione del fermo presso il PRA. Ciò significa che la vendita deve essere documentata in modo che la data sia successiva alla registrazione del fermo. Tuttavia, è importante notare che anche se il veicolo viene venduto, non può circolare legalmente sulle strade né essere radiato dal PRA fino a quando il fermo non viene risolto.
Sospensione del fermo
La sospensione del fermo amministrativo è quel provvedimento che consente a chi è proprietario di un veicolo su cui è stato inscritto fermo amministrativo, di utilizzare regolarmente il veicolo mentre salda nel tempo il piano di rateizzazione concordato con l’ente creditore. Quindi, dopo la rateizzazione del debito e il pagamento della prima rata, è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo imposto dal fisco. A tal fine, il contribuente dovrà presentare un’istanza contenente i dati anagrafici, le informazioni relative al veicolo sottoposto a fermo e la ricevuta che attesta il pagamento della prima rata. L’Agente della riscossione rilascerà un documento contenente il proprio consenso all’annotazione della sospensione del fermo. Tale documento può essere ricevuto per posta ordinaria, oppure tramite PEC. In questo caso oltre alla lettera di sospensione è necessario allegare anche una copia della PEC ricevuta.
Cancellazione del fermo amministrativo
La cancellazione del fermo amministrativo avviene quando le ragioni che hanno determinato l’applicazione della misura restrittiva vengono risolte o eliminate. In altre parole, il fermo amministrativo viene rimosso una volta che il proprietario del veicolo ha adempiuto agli obblighi o alle condizioni che hanno portato all’imposizione del fermo. Se il veicolo è stato sottoposto a fermo a causa di pagamenti di tributi o sanzioni non effettuati, la cancellazione del fermo avviene una volta che il proprietario ha saldato tutte le somme dovute all’amministrazione fiscale. Se, invece, il fermo è stato applicato a seguito di controversie legali o amministrative, la cancellazione del fermo può avvenire quando la controversia viene risolta in modo favorevole al proprietario del veicolo. In alcuni casi, il fermo amministrativo può essere imposto per un periodo temporaneo. Una volta trascorsi i termini stabiliti, il fermo viene automaticamente cancellato. Ci sono, poi, altre situazioni specifiche in cui il fermo viene rimosso. Ad esempio, se si scopre che il fermo è stato applicato per errore o a seguito di informazioni inesatte, l’amministrazione può procedere con la cancellazione del fermo. La cancellazione del fermo amministrativo è di solito gestita dall’amministrazione competente, che può essere l’ente locale o un’autorità preposta alla gestione dei trasporti e della circolazione stradale. Una volta che le condizioni per la cancellazione sono state soddisfatte, l’amministrazione procede con l’aggiornamento dei registri e la rimozione della misura restrittiva dal veicolo. Questo permette al proprietario di riprendere la normale circolazione e gestione del proprio veicolo senza ulteriori restrizioni https://www.laleggepertutti.it/633056_come-togliere-un-fermo-amministrativo-auto#google_vignette.
Prescrizione delle cartelle
La prescrizione è un concetto legale che indica la perdita del diritto di richiedere l’adempimento di un obbligo a causa del decorso di un certo periodo di tempo. Nel contesto del fermo amministrativo dei veicoli, la prescrizione può giocare un ruolo significativo.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data di notifica delle cartelle di pagamento o degli avvisi di accertamento precedenti che hanno portato all’applicazione del fermo amministrativo. Questo momento è fondamentale perché determina il momento in cui inizia a scorrere il periodo di tempo entro il quale l’amministrazione può richiedere il pagamento del debito. Il periodo di tempo entro il quale l’amministrazione può richiedere il pagamento varia a seconda del tipo di tributo e dell’ente impositore coinvolto. In generale, il termine di prescrizione è di 10 anni per i tributi dovuti allo Stato e di 5 anni per i tributi dovuti agli enti locali. Se il diritto dell’amministrazione di richiedere il pagamento del debito si è prescritto, allora il presupposto stesso per l’applicazione del fermo amministrativo diventa invalido. In presenza di prescrizione del debito, il proprietario del veicolo ha il diritto di opporsi alla misura del fermo amministrativo. Questo perché il presupposto legale per l’applicazione del fermo, ovvero il debito non pagato, non esiste più a causa della prescrizione. Pertanto, l’opposizione al fermo amministrativo in questi casi ha fondamento legale e può essere giustificata.
Competenza per la proposizione del ricorso
Il ricorso può essere proposto dinanzi a organi differenti. In primis, può essere proposto dinanzi al giudice di pace nel caso in cui il fermo sia stato iscritto per il mancato pagamento di multe stradali e altre sanzioni; inoltre, può essere proposto dinanzi alla Commissione tributaria se il fermo è stato iscritto per il mancato pagamento di imposte come il bollo auto e, infine, dinanzi al tribunale ordinario, e in particolare alla sezione Lavoro, se il fermo è stato iscritto per il mancato pagamento di contributi previdenziali Inps o assistenziali Inail.
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