Sovraindebitamento
Il concetto di sovraindebitamento denota una situazione critica o di insolvenza che può riguardare diversi soggetti, tra cui consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e altri debitori non soggetti a procedure di liquidazione giudiziale o coatta amministrativa stabilite dal codice civile o da leggi speciali per situazioni di crisi o insolvenza.
Questo stato di crisi finanziaria può essere affrontato attraverso una procedura che prevede la presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Tale accordo mira a garantire al creditore il recupero del debito, anche se in maniera parziale, attraverso un piano concordato e omologato dal Tribunale.
Questo piano può prevedere sia la riduzione del debito che la dilazione dei pagamenti, consentendo al debitore di rientrare in una situazione finanziaria sostenibile nel tempo.
Le procedure familiari
Le procedure familiari rappresentano un meccanismo di recupero per i debitori che consente ai membri di una stessa famiglia di avviare una singola procedura per risolvere la crisi finanziaria condivisa. L’unico requisito fondamentale è che i membri della famiglia convivano o che la situazione di sovraindebitamento abbia origini comuni. Gli vantaggi derivanti dall’istituzione delle procedure familiari sono sia di natura economica che organizzativa. Dal punto di vista economico, queste procedure risultano più vantaggiose in quanto i costi sono distribuiti tra più persone, riducendo così il peso finanziario per ogni singolo partecipante.
Inoltre, dal punto di vista organizzativo, se più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardano membri della stessa famiglia, il giudice è tenuto a coordinare tali richieste al fine di garantire una gestione efficace e coerente del processo. Questo coordinamento contribuisce a ottimizzare le risorse e a semplificare le procedure, consentendo una migliore gestione complessiva della situazione finanziaria della famiglia coinvolta.
La possibilità per i membri della stessa famiglia di avviare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è determinata dalla convivenza o dall’origine comune della situazione di sovraindebitamento. Ai fini di questa disposizione, sono considerati membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto, come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76. Di conseguenza, tali soggetti sono ammessi a beneficiare della procedura familiare, che offre un approccio più coordinato e efficiente alla risoluzione dei problemi finanziari che coinvolgono più persone all’interno di un contesto familiare.
Liquidazione del compenso
La distribuzione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi viene ripartita tra i membri della famiglia in base alla proporzione dei debiti di ciascuno. Questo significa che i costi associati alla procedura di risoluzione della crisi vengono divisi tra i membri della famiglia in base all’entità dei loro debiti individuali. Tuttavia, quando uno dei debitori non è un consumatore, ma ad esempio un professionista o un’impresa, al progetto unitario si applicano le disposizioni relative all’accordo di composizione della crisi. Questo implica che, nonostante la natura familiare della procedura, le regole e le normative pertinenti all’accordo di composizione della crisi vengono seguite nel caso di debitori non consumatori, garantendo un trattamento adeguato e conforme alla legge per tutte le parti coinvolte.
Procedura di ristrutturazione dei debiti
La procedura di ristrutturazione dei debiti rappresenta un mezzo di risanamento a cui l’impresa in crisi ricorre per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Si tratta di uno strumento negoziale che può essere formato da un numero di creditori che rappresentino il 60% dei crediti (accordo standard o ordinario), il 30% (accordo agevolato) o il 75% di crediti omogenei appartenenti alla stessa categoria (accordo esteso). Lo scopo della procedura è quello di consentire il salvataggio dell’impresa e di sanare la crisi, garantendo ai creditori non aderenti l’integrale soddisfazione del credito .
Soggetti che possono accedere alla procedura
I soggetti che possono accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti includono diversi profili, come il consumatore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e gli imprenditori che soddisfano determinati requisiti patrimoniali e finanziari. Questi requisiti includono il limite di attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti come specificato per gli imprenditori. Allo stesso modo, la procedura è accessibile per imprenditori sopra la soglia di fallimento ma con debiti inferiori a €30.000,00, imprenditori cessati, soci illimitatamente responsabili, professionisti, artisti, lavoratori autonomi, società professionali e associazioni professionali o studi associati.
D’altro canto, ci sono alcuni soggetti esclusi dalla procedura. Questi sono gli imprenditori soggetti ad altre procedure concorsuali, coloro che hanno già utilizzato una procedura per sovraindebitamento nei cinque anni precedenti, coloro che hanno subito la revoca, la risoluzione o l’annullamento di accordi di ristrutturazione o piani del consumatore, e coloro che presentano una documentazione incompleta o insufficiente per ricostruire la loro situazione economica. Queste disposizioni mirano a garantire che la procedura sia riservata a coloro che effettivamente ne hanno bisogno e che siano in grado di soddisfare i requisiti e impegnarsi nel processo in modo responsabile.
Competenza territoriale
La competenza territoriale relativa al procedimento di ristrutturazione dei debiti si svolge dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica sito nel luogo ove il debitore ha il centro degli interessi principali, ossia il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Il centro degli interessi principali del debitore coincide con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma.
Organismo di composizione della crisi
L’organismo di composizione della crisi è un’entità terza, neutrale e indipendente, a cui ogni debitore legittimato può rivolgersi per affrontare la propria esposizione debitoria con i creditori. Questo organismo è incaricato di gestire le richieste volte ad avviare il procedimento di composizione della crisi. Dopo aver ricevuto le domande e valutato il rispetto delle condizioni necessarie, procede alla nomina di un “gestore della crisi”.
Questo gestore della crisi, dopo aver esaminato la documentazione fornita, fornisce assistenza al debitore durante tutto il processo di ristrutturazione del debito e nella soddisfazione dei diritti dei creditori. In sostanza, funge da intermediario tra il debitore e i creditori, facilitando il dialogo e cercando soluzioni che siano nel miglior interesse di entrambe le parti coinvolte.
L’organismo di composizione della crisi svolge fondamentali funzioni di consulenza legale e finanziaria e rivestono il ruolo di ausiliari del giudice. Essi, in particolare, si occupano di aiutare il debitore nell’elaborazione ed esecuzione del piano, svolgono la funzione di liquidatori giudiziali nell’accordo e nel piano del consumatore. Inoltre, sono di ausilio al Giudice nella relazione, nell’esame della proposta e nel rilascio dell’attestazione di fattibilità. Intrattengono e gestiscono le comunicazioni con i creditori, si occupano dell’adempimento delle formalità pubblicitarie, liquidano il patrimonio e gestiscono la liquidazione e, infine, redigono e inviano la relazione ai creditori sui consensi espressi e in seguito la trasmettono al giudice, con le contestazioni ricevute.
Presentazione della domanda
La procedura di presentazione della domanda può essere gestita personalmente dal debitore senza la necessità di assistenza legale. Tuttavia, è importante allegare alla domanda una relazione dettagliata redatta dall’Organismo di composizione della crisi. Questa relazione deve includere diversi elementi:
– Indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni. In pratica, si tratta di spiegare le circostanze che hanno portato all’indebitamento e di dimostrare che il debitore ha agito con diligenza nell’affrontare tali obbligazioni;
– Esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte. Questo punto richiede una spiegazione dettagliata delle ragioni per cui il debitore non è più in grado di onorare i propri debiti, ad esempio, la perdita della fonte principale di reddito;
– Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L’Organismo di composizione della crisi deve esaminare la documentazione presentata dal debitore e valutarne l’accuratezza e la completezza;
– Indicazione dei costi presumibili della procedura. Questo punto riguarda una stima dei costi associati alla procedura di composizione della crisi, che può essere utile per il debitore nel pianificare e gestire le proprie risorse finanziarie durante il processo.
Questi elementi aiutano a fornire un quadro completo della situazione del debitore e a guidare l’Organismo di composizione della crisi nel valutare la domanda e nel determinare il percorso migliore per risolvere la crisi debitoria.
Condizioni soggettive ostative
La procedura di composizione della crisi prevede alcune condizioni soggettive che possono escludere il consumatore dal beneficio della stessa. Queste condizioni includono l’essere stato già esdebitato nei 5 anni precedenti: questo implica che se il consumatore ha già beneficiato dell’esdebitazione una volta nei cinque anni precedenti, potrebbe non essere ammesso a una nuova procedura di composizione della crisi; l’aver beneficiato dell’esdebitazione per due volte: se il consumatore ha già ricevuto l’esdebitazione due volte in passato, potrebbe non essere ammesso a ulteriori procedure di composizione della cris; aver causato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, mala fede o frode: se il consumatore è ritenuto responsabile di aver causato la propria situazione di sovraindebitamento attraverso condotte gravi, fraudolente o in mala fede, potrebbe essere escluso dalla procedura.
Lo scopo di queste condizioni è quello di favorire i consumatori meritevoli, cioè coloro che hanno agito con diligenza nell’assumere debiti e che non hanno agito con dolo o colpa grave. Questo assicura che la procedura sia destinata a coloro che effettivamente necessitano di assistenza finanziaria e che hanno agito in buona fede nelle loro transazioni finanziarie.
Omologazione del piano
Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano beneficiano di un trattamento “preferenziale”; ciò a condizione che l’accordo sia omologato dal Tribunale. L’esenzione da revocatorie e reati fallimentari, quindi, si concretizza con l’omologazione.
La percentuale del 60% di creditori aderenti al piano rappresenta un prerequisito essenziale affinché il contratto possa essere omologato. La sentenza che omologa gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta nel Registro delle Imprese.
Avverso la sentenza con la quale il Tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti e può essere proposto reclamo presso la cancelleria della Corte d’Appello, entro 30 giorni.
Revoca dell’omologazione
Esattamente, la revoca dell’omologazione del piano di composizione della crisi può essere disposta dal giudice in diversi casi:
– Aumento o diminuzione dolosa o con colpa grave del passivo: se il debitore ha deliberatamente o con colpa grave alterato l’entità del proprio debito, il giudice può revocare l’omologazione del piano;
– Sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo: se il debitore ha nascosto o sottratto in modo fraudolento una parte significativa dei propri beni o attività, ciò può costituire motivo sufficiente per la revoca dell’omologazione del piano:
– Inadempimento degli obblighi previsti nel piano: se il debitore non adempie agli obblighi stabiliti nel piano di composizione della crisi, il giudice può decidere di revocare l’omologazione;
– Inattuabilità del piano: se il piano diventa inattuabile per qualsiasi motivo e non è possibile modificarlo in modo da renderlo realizzabile, il giudice può revocare l’omologazione.
In tutti questi casi, la revoca dell’omologazione del piano può essere una misura necessaria per garantire che la procedura di composizione della crisi sia condotta in modo equo e in linea con gli interessi dei creditori e del debitore.
Conversione in procedura liquidatoria
A seguito della sentenza di revoca dell’omologazione, il giudice può disporre la conversione del procedimento in liquidazione controllata. Si tratta di una procedura riservata al consumatore, al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up. Tale procedura sostituisce la liquidazione dei beni e può essere proposta dal debitore o da creditore in caso di atti di frode o inadempimento.
Il debitore incapiente
È prevista la facoltà di accesso all’esdebitazione per il debitore incapiente, ossia la persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, diretta e indiretta, nemmeno in prospettiva futura.
Il debitore è tenuto a presentare la domanda di esdebitazione, tramite il supporto dell’Organismo di Composizione della Crisi, alla quale dovrà allegare una serie di documenti volti a comprovare il proprio status economico nonché una corretta individuazione di tutti i creditori.
Il Giudice, instaurato il contradditorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al Tribunale.
Energy and Environment
Consulting
We work with energy companies to increase their efficiency and eliminate any environmentally harmful practices.
TAX Services
Consulting
We are a company that offers design and build services for you from initial sketches to the final construction.
Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.
Consulting WP really helped us achieve our financial goals. The slick presentation along with fantastic readability ensures that our financial standing is stable.