Istanza di mediazione tributaria
La possibilità di avviare una procedura mediante uni istanza di mediazione tributaria rappresenta un importante vantaggio per il contribuente, offrendo la possibilità di accedere a un accordo che fa parte dell’istanza di reclamo contro determinati atti emessi dall’Agenzia delle entrate.
Lo scopo principale di questa mediazione civile è di evitare il ricorso alla giustizia tributaria per risolvere controversie che possono essere affrontate in sede amministrativa, anticipando così l’esito ragionevolmente atteso del giudizio.
Attraverso la mediazione, si offre al contribuente una procedura più rapida ed efficiente, evitando i costi e le lungaggini associati a una procedura giudiziaria ordinaria.
disciplina della mediazione
La mediazione tributaria è disciplinata principalmente dal D.Lgs. 128/2015, che ha recepito la Direttiva 2008/52/CE relativa ad alcuni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.
Alcuni articoli significativi del D.Lgs. 128/2015 che trattano la mediazione tributaria includono:
- Articolo 4: Definizione della mediazione tributaria e delle sue caratteristiche principali.
- Articolo 5: Ambito di applicazione della mediazione tributaria, che specifica i casi in cui è possibile ricorrere a questa procedura.
- Articolo 6: Modalità di avvio della mediazione tributaria e ruolo delle parti coinvolte.
- Articolo 7: Requisiti e qualifiche dei mediatori tributari.
- Articolo 8: Procedura di mediazione tributaria, che descrive le fasi e le modalità di svolgimento della mediazione.
- Articolo 9: Effetti della mediazione tributaria e possibilità di stipulare un accordo di mediazione.
- Articolo 10: Trasmissione dell’accordo di mediazione alle autorità fiscali competenti.
- Articolo 11: Riservatezza della procedura di mediazione tributaria.
- Articolo 12: Costi e onorari dei mediatori tributari.
- Articolo 13: Formazione e aggiornamento dei mediatori tributari.
Atti ai quali è applicabile la mediazione
La mediazione tributaria trova applicazione agli atti suscettibili di reclamo notificati a partire dal 1° aprile 2012.
La legge prevede l’obbligo di ricorrere alla mediazione tributaria se il valore della causa non supera € 50.000,00, cifra aumentata rispetto al precedente limite di € 20.000,00 a seguito della Manovra correttiva di aprile 2017.
La modifica si applica agli atti notificati dal 1° gennaio 2018, mentre per quelli notificati entro il 31 dicembre 2017 si applica ancora il vecchio limite. Per altri casi non specificati, il valore è determinato in base a criteri specifici .
Un confronto con la mediazione civile
La mediazione civile è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie utilizzato per risolvere dispute civili e commerciali al di fuori dei tribunali.
Invece di affidarsi a un giudice per risolvere una controversia, le parti coinvolte si incontrano con un mediatore neutrale e imparziale che li aiuta a trovare un accordo soddisfacente per entrambi.
La mediazione civile è un processo volontario, le parti coinvolte devono accettare di partecipare e possono ritirarsi in qualsiasi momento se non sono soddisfatte del processo o dei risultati.
Il mediatore non prende decisioni vincolanti, ma aiuta le parti a comunicare in modo efficace, a esplorare opzioni e a trovare soluzioni che soddisfino entrambe le parti. Le controversie che possono essere affrontate attraverso la mediazione civile sono varie e includono questioni familiari, contratti, dispute tra inquilini e proprietari, questioni di vicinato, questioni di lavoro e molto altro.
La mediazione civile offre diversi vantaggi rispetto alla procedura giudiziaria tradizionale, tra cui:
- Risparmio di tempo e denaro: la mediazione spesso risolve le dispute più rapidamente e a costi inferiori rispetto ai procedimenti giudiziari lunghi e costosi.
- Controllo delle parti: le parti coinvolte mantengono il controllo del processo decisionale e possono trovare soluzioni personalizzate che tengano conto delle loro esigenze e interessi.
- Riservatezza: le discussioni e le informazioni scambiate durante la mediazione sono riservate e confidenziali, il che può favorire una comunicazione aperta e sincera tra le parti.
- Conservazione delle relazioni: la mediazione può preservare o migliorare le relazioni tra le parti coinvolte, evitando il conflitto e l’animosità che possono derivare da una disputa giudiziaria.
Differenza tra mediazione civile e mediazione tributaria
Da queste premesse, le differenze tra la mediazione tributaria e quella civile sono evidenti.
Nella mediazione tributaria manca la terzietà del mediatore, che assume il ruolo di parte resistente nel processo tributario, a differenza della mediazione civile dove la terzietà è una caratteristica fondamentale del mediatore.
Inoltre, l’oggetto della mediazione tributaria è la rideterminazione dell’obbligazione tributaria, mentre nella mediazione civile si tratta della conclusione di affari.
La rilevanza del valore della controversia
Il legislatore ha stabilito una fase preliminare amministrativa per determinate controversie, basata su criteri specifici riguardanti il tipo di atto impugnato, la parte resistente nel possibile giudizio e il valore della controversia.
Questa fase preliminare ha lo scopo di evitare ricorsi ingiustificati e di risolvere le controversie in modo più rapido ed efficiente.
La valutazione del valore della controversia è un passaggio cruciale nel processo di mediazione tributaria. Il valore della controversia è determinato per ciascun atto impugnato e corrisponde all’importo del tributo contestato dal contribuente, al netto di interessi e sanzioni.
Questo valore è fondamentale per stabilire se la controversia è ammissibile alla mediazione tributaria e per definire i termini dell’accordo.
Atti impugnabili e sottoponibili a mediazione
Gli atti impugnabili e sottoponibili a mediazione tributaria sono quei documenti o provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori che possono essere contestati o reclamati dal contribuente. Questi atti rappresentano le principali fonti di controversie tributarie e sono soggetti alla procedura di mediazione tributaria al fine di risolvere le dispute in modo rapido ed efficiente, senza dover necessariamente ricorrere alla via giudiziaria.
Alcuni degli atti impugnabili sono i seguenti:
- Avvisi di accertamento: Sono comunicazioni ufficiali inviate dall’Agenzia delle Entrate per notificare al contribuente l’accertamento di un debito fiscale. Questo avviene dopo un controllo formale o informale delle dichiarazioni fiscali presentate dal contribuente e può includere l’imposizione di imposte aggiuntive, interessi e sanzioni;
- Avvisi di liquidazione: Sono documenti emessi dall’Agenzia delle Entrate per calcolare e notificare al contribuente l’importo definitivo delle imposte da pagare, basate su dichiarazioni fiscali, accertamenti o altri controlli effettuati dall’autorità fiscale;
- Provvedimenti sanzionatori: Si tratta di decisioni o atti amministrativi che impongono sanzioni o multe al contribuente per violazioni delle norme fiscali, come ritardi nella presentazione delle dichiarazioni fiscali, omissioni di pagamento delle imposte o altre infrazioni;
- Ruoli e cartelle di pagamento: I ruoli di pagamento sono documenti emessi dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori che elencano gli importi delle imposte dovute dal contribuente. Le cartelle di pagamento sono notifiche ufficiali inviate al contribuente per richiedere il pagamento delle imposte dovute, incluse quelle indicate nei ruoli di pagamento.
Inoltre, altri atti impugnabili possono includere avvisi di mora, iscrizioni di ipoteca sugli immobili, fermi di beni mobili registrati, rifiuto di restituzione di tributi, dinieghi o revoca di agevolazioni fiscali, e qualsiasi altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie o agli altri organi competenti.
Procedimenti di mediazione tributaria e relativi esiti
Il procedimento di mediazione tributaria può portare a diversi esiti, a seconda delle circostanze specifiche della controversia e delle decisioni prese dalle parti coinvolte.
Ecco una spiegazione più dettagliata dei possibili esiti:
- Annullamento in autotutela dell’atto impugnato: In alcuni casi, durante il processo di mediazione, l’Amministrazione finanziaria può decidere di annullare l’atto impugnato direttamente, senza ulteriori procedure giudiziarie. Questo avviene quando l’Amministrazione riconosce che ci sono errori o irregolarità nell’atto emesso e decide di correggerli volontariamente per risolvere la controversia.
- Accordo di mediazione: Uno degli esiti più comuni della mediazione tributaria è l’arrivo a un accordo tra le parti coinvolte. Questo accordo può essere raggiunto attraverso negoziati e discussioni durante il processo di mediazione, e può accogliere totalmente o parzialmente le richieste del contribuente. L’accordo di mediazione è un documento formale che stabilisce i termini e le condizioni della risoluzione della controversia e deve essere accettato da entrambe le parti per essere vincolante.
- Rifiuto dell’accordo di mediazione da parte dell’Amministrazione finanziaria: In alcuni casi, l’Amministrazione finanziaria potrebbe decidere di non accettare l’accordo proposto durante il processo di mediazione. Questo potrebbe accadere se l’Amministrazione ritiene che le condizioni dell’accordo non siano accettabili o se crede di avere ragione nella disputa e preferisce perseguire la questione attraverso altre vie legali.
- Mancata risposta dell’Amministrazione finanziaria: Se l’Amministrazione finanziaria non risponde entro il termine stabilito al tentativo di mediazione, ciò equivale a un rifiuto implicito della mediazione. In questo caso, le parti coinvolte possono decidere se procedere con ulteriori azioni legali o cercare altre vie per risolvere la controversia.
Vantaggi della mediazione tributaria
In conclusione, l’istanza di mediazione tributaria offre al contribuente la possibilità di raggiungere un accordo transattivo con il creditore, rappresentando un’opportunità importante nel contesto delle controversie tributarie.
La mediazione tributaria è un’alternativa efficace alla procedura giudiziaria ordinaria, offrendo un modo più rapido ed efficiente per risolvere le controversie tributarie.
Lo scopo principale della mediazione tributaria, infatti, è di ridurre il numero di controversie giudiziarie, offrendo un’alternativa più rapida ed economica sia per il contribuente che per l’amministrazione finanziaria.
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