Opposizione di fronte al giudice di pace
Il procedimento di opposizione di fronte al giudice di pace è un’importante opportunità per un individuo di contestare le contravvenzioni che ritiene affette da vizi di forma o sostanziali. Quando una persona riceve un verbale che contesta un’infrazione, ha il diritto di opporsi al verbale stesso e di far valere le proprie argomentazioni dimostrando che il pagamento della sanzione non è dovuto. Questo processo offre un meccanismo legale per garantire che le persone non siano soggette a sanzioni ingiuste o erronee.
Se il giudice di pace accoglie l’opposizione presentata, il contribuente che è stato vittima di una contravvenzione illegittima non sarà tenuto ad adempiere all’obbligo di pagamento ricevuto. Questo significa che il giudice ha ritenuto che ci fossero valide ragioni per contestare il verbale e che la sanzione non fosse giustificata. In tal caso, il contribuente non dovrà pagare la sanzione e verrà considerato libero da qualsiasi responsabilità relativa all’infrazione contestata.
In sostanza, il procedimento di opposizione davanti al giudice di pace rappresenta un’importante salvaguardia dei diritti dei cittadini, garantendo loro la possibilità di difendersi in modo adeguato contro sanzioni ingiuste o erronee.
Chi è il giudice di pace
Il giudice di pace è un appartenente all’ordine giudiziario e, sebbene non sia un magistrato togato, deve comunque possedere determinati requisiti per essere nominato. Questi requisiti mirano a garantire competenza, integrità e idoneità nel ruolo di giudice. Si richiede, in particolare:
- Età compresa tra i 30 e i 70 anni: questo limite d’età assicura che il giudice abbia maturità e esperienza sufficienti per svolgere il ruolo in modo adeguato, ma anche che non sia troppo vicino alla pensione per assumere l’incarico;
- laurea in giurisprudenza: il possesso di una laurea in giurisprudenza fornisce al giudice una solida base di conoscenze legali necessarie per interpretare le leggi e prendere decisioni giuridicamente fondate;
- superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense o esperienza alternativa: questo requisito assicura che il giudice abbia una comprensione pratica della pratica legale e delle procedure giudiziarie. L’alternativa di esperienza può includere insegnamento di materie giuridiche, esercizio di funzioni notarili o giudiziarie, o funzioni dirigenziali nelle segreterie e cancellerie giudiziarie;
- assenza di condanne e esercizio dei diritti civili e politici: è fondamentale che il giudice sia una persona di buona condotta e goda di pieni diritti civili e politici, garantendo così la sua integrità e imparzialità nel processo decisionale;
- idoneità fisica e psichica: questo requisito assicura che il giudice abbia la capacità fisica e mentale di svolgere le sue funzioni in modo efficace e coerente nel tempo;
- esercizio di attività lavorative subordinate pubbliche o private: questo requisito può essere interpretato come un’ulteriore garanzia di esperienza pratica e di comprensione delle dinamiche sociali e lavorative che possono influenzare i casi giudiziari.
Vantaggi dell’opposizione al Giudice di pace
Nell’istituire la figura del giudice di pace, alla quale delegare parte dell’amministrazione della giustizia, l’obiettivo perseguito dal legislatore è stato innegabilmente quello di attuare un processo più celere e semplice rispetto a quello che si instaura dinanzi ai tribunali.
Competenza
Il processo davanti al giudice di pace è disciplinato per affrontare questioni di minore complessità, fornendo un’opzione più rapida ed efficiente per la risoluzione di controversie di piccola entità. La competenza del giudice di pace è circoscritta a diverse aree di competenza, in linea con questo obiettivo di semplificazione. Tra queste, si pensi alle seguenti aree:
- Cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro: il giudice di pace è competente per le dispute riguardanti beni mobili di valore limitato, a meno che la legge non attribuisca la competenza a un altro giudice. Tuttavia, se la controversia riguarda il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti, il limite di competenza si innalza a 50 mila euro;
- apposizione di termini e osservanza delle distanze per il piantamento di alberi e siepi: le controversie relative all’apposizione di termini e al rispetto delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi per il piantamento di alberi e siepi rientrano nella competenza del giudice di pace;
- servizi di condominio: il giudice di pace è competente per le dispute riguardanti la misura e le modalità d’uso dei servizi condominiali nelle case;
- immissioni nocive tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione: le controversie relative a immissioni di fumo, calore, rumori e altre propagazioni che superano la normale tollerabilità tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione sono trattate dal giudice di pace;
- interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali: il giudice di pace è competente per le controversie relative agli interessi o agli accessori derivanti dal ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
- cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari, riordinamento della proprietà rurale, accessione e superficie: il giudice di pace ha competenza in queste materie, purché il valore della controversia non superi i 30 mila euro (https://www.diritto.it/opposizione-giudice-di-pace-sanzioni-codice-strada/).
Opposizioni al giudice di pace contro sanzioni: vizi di forma
I vizi di forma si riferiscono a errori procedurali o omissioni nel processo di notifica della sanzione, che possono compromettere la validità della stessa. La legge stabilisce un termine di 90 giorni entro i quali la sanzione deve essere notificata all’effettivo trasgressore, se la violazione non può essere immediatamente contestata. La mancata notifica entro questo termine può rendere la sanzione invalida e impugnabile. Inoltre, anche la mancanza di informazioni cruciali, come il riferimento alla norma violata, le generalità del conducente o i dettagli sull’ora, il giorno o la località dell’infrazione, può costituire un vizio di forma che rende la sanzione invalida. Questi dati sono essenziali per garantire che il trasgressore possa difendersi adeguatamente e contestare la sanzione in modo efficace. Non tutti gli errori materiali rendono automaticamente la sanzione illegittima. Se gli errori non compromettono l’identificazione del trasgressore o la determinazione del luogo e del momento dell’infrazione, la sanzione potrebbe comunque essere considerata valida.
Vizi sostanziali
Questi vizi sono quelli che derivano dal mancato rispetto delle regole previste dalla legge da parte dell’amministrazione che ha emesso la contravvenzione, influenzando la validità stessa della sanzione.
I vizi sostanziali si verificano quando l’amministrazione emittente non rispetta le norme stabilite dalla legge nel processo di emissione della contravvenzione. Ad esempio, nel caso da te menzionato, se una multa è stata comminata per la sosta senza ticket su un parcheggio a pagamento posto lungo la carreggiata in violazione delle norme sul codice della strada, la contravvenzione potrebbe essere considerata invalida a causa della violazione delle disposizioni legislative riguardanti la posizione dei parcheggi. Possono anche derivare dall’incompatibilità della contravvenzione con norme di legge superiori o principi giuridici fondamentali. Ad esempio, se la sanzione emessa viola principi costituzionali o disposizioni di legge di rango superiore, potrebbe essere considerata invalida per vizio sostanziale. A differenza dei vizi di forma che riguardano errori procedurali, i vizi sostanziali influenzano direttamente la sostanza della sanzione e la sua conformità con le norme di legge. Di conseguenza, la presenza di vizi sostanziali può costituire una base legittima per il ricorso e l’annullamento della sanzione davanti al giudice di pace.
Presentazione del ricorso
Colui che ritiene di aver ricevuto una contravvenzione illegittima, quindi, può impugnarla dinanzi al giudice di pace competente. Tuttavia, affinché ciò sia possibile, è necessario il rispetto di alcune condizioni. Affinché sia possibile impugnare una contravvenzione dinanzi al giudice di pace, è essenziale che la sanzione non sia stata ancora pagata. Il pagamento della sanzione viene generalmente interpretato come un’accettazione della stessa e impedisce ulteriori ricorsi. La possibilità di rivolgersi al giudice di pace sussiste solo se non ci si è già rivolti al prefetto per impugnare la contravvenzione. Il prefetto è l’autorità amministrativa competente per la revisione delle sanzioni amministrative, e quindi è necessario esaurire questa via prima di poter presentare un ricorso al giudice di pace. Bisogna precisare che non è possibile presentare contemporaneamente ricorso sia al prefetto che al giudice di pace. Una volta scelta una delle due vie di impugnazione, occorre seguirne il procedimento fino alla conclusione prima di poter eventualmente intraprendere l’altra via.
Termini per la presentazione del ricorso
Chi intende rivolgersi al giudice di pace per far valere l’illegittimità di una contravvenzione, deve farlo nel rispetto dei termini che la legge prescrive a tal fine. In particolare, si deve presentare il relativo ricorso entro 30 giorni dalla data in cui l’infrazione è stata contestata o da quella in cui il verbale è stato notificato.
Come presentare il ricorso al giudice di pace
Il ricorso al giudice di pace va spedito a mezzo raccomandata a/r o depositato personalmente. In alternativa, tali attività possono essere compiute dall’avvocato che si occupa di gestire la pratica. Il ricorso va presentato presso la cancelleria del giudice di pace competente e deve contenere, in originale e in quattro copie:
- il testo del ricorso
- il verbale che si intende impugnare o l’ordinanza del Prefetto che ha rigettato la prima opposizione.
Vanno inoltre depositati:
- le copie dei documenti che si intende allegare e di un documento di identità del ricorrente;
- la marca da bollo di importo di € 27,00 e il contributo unificato.
Questi sono gli unici costi che il ricorrente dovrà sostenere.
La decisione sull’opposizione
Il giudice di pace, dopo aver ricevuto il ricorso, si occuperà di ordinare all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare una copia del rapporto dieci giorni prima dell’udienza fissata. A seguito della fase istruttoria, egli potrà dichiarare il ricorso inammissibile. In tal caso dovrà rigettarlo e, contestualmente, determinerà il pagamento di una sanzione di importo compreso tra la sanzione minima e massima prevista dalla legge per la violazione. Se, in caso contrario, l’opposizione viene dichiarata ammissibile con conseguente accoglimento del ricorso, la contravvenzione dovrà essere annullata. Contro la sentenza del giudice di pace si può fare appello rivolgendosi al Tribunale.
Durata del procedimento
Le controversie dinanzi al giudice di pace, essendo spesso di valore relativamente basso, tendono ad essere trattate in modo rapido e efficiente. Tuttavia, la durata effettiva del processo può variare in base a diversi fattori, con una media che oscilla tra un anno e mezzo e due anni. La procedura è stata semplificata grazie alla possibilità di predisporre i ricorsi online direttamente sul sito web del Ministero della Giustizia. Questo ha contribuito a ridurre i tempi e i costi associati alla presentazione dei ricorsi, semplificando l’accesso alla giustizia per i cittadini.
Tuttavia, nonostante la possibilità di compilare i ricorsi online, il ricorso deve comunque essere presentato in forma cartacea, utilizzando una raccomandata con ricevuta di ritorno o depositandolo direttamente presso la cancelleria del giudice di pace competente. Questa è un’attività che il ricorrente può delegare al suo difensore legale, se ne dispone.
In conclusione, sebbene la procedura sia stata semplificata grazie alla presentazione online dei ricorsi, è comunque necessario seguire le procedure formali stabilite per garantire la validità del ricorso.
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