Rateizzazioni e ricorsi col Fisco
Esistono diverse soluzioni per affrontare e risolvere i problemi con l’Agenzia delle Entrate.
Tra le principali opzioni a disposizione dei contribuenti vi sono:
- la richiesta di rateizzazione che consente di dilazionare il pagamento dei debiti fiscali fino a 120 mesi, rendendo più gestibile l’adempimento degli obblighi tributari nel tempo;
- l’accertamento con adesione che è un accordo transattivo tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate per risolvere controversie fiscali, evitando procedure giudiziarie lunghe e costose;
- il ricorso in autotutela, che è un’istanza presentata dall’Agenzia delle Entrate per correggere errori materiali, formali o di valutazione contenuti nei propri atti amministrativi;
- l’opposizione al Giudice di Pace o al Giudice Ordinario;
- l’istanza di mediazione tributaria che costituisce un tentativo di risoluzione delle controversie fiscali attraverso il ricorso a un mediatore, al fine di trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti nonché ulteriori forme di ricorso e conciliazione.
Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione è una procedura che consente al contribuente di regolarizzare una situazione fiscale controversa con l’Agenzia delle Entrate o altre autorità fiscali, accettando gli accertamenti proposti e pagando le somme dovute, senza ricorrere a controversie o procedure legali.
L’Agenzia delle Entrate o l’ente fiscale competente, dopo aver analizzato la situazione fiscale del contribuente, può formulare una proposta di accertamento, indicando eventuali omissioni o irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni dei redditi o nei versamenti effettuati.
Una volta formulata la proposta di accertamento, il contribuente viene contattato dalle autorità fiscali e invitato ad aderire alla proposta di regolarizzazione.
Se il contribuente decide di accettare la proposta di accertamento senza presentare obiezioni, può procedere con l’adesione. Questo implica il riconoscimento delle irregolarità indicate dall’Agenzia delle Entrate e l’impegno a corrispondere le somme dovute entro i termini concordati. Una volta accettata l’adesione, il contribuente è tenuto a versare le somme dovute entro i termini stabiliti. Questo può avvenire tramite bonifico bancario o altri metodi di pagamento accettati dall’Agenzia delle Entrate. Una volta effettuato il pagamento, la procedura di accertamento con adesione si considera conclusa. Il contribuente ha regolarizzato la propria posizione fiscale e risolto le controversie con l’Agenzia delle Entrate senza dover affrontare procedure legali o sanzioni più severe.
Conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale è un procedimento attraverso il quale le parti coinvolte in una controversia legale cercano di risolvere il conflitto in modo consensuale, con l’assistenza di un terzo neutrale chiamato conciliatore o mediatore.
Questa procedura può essere avviata dalle parti coinvolte in una controversia legale, di norma su invito del giudice o su richiesta delle stesse parti. Solitamente avviene durante il procedimento giudiziario, prima che venga emessa una sentenza definitiva.
Ai fini della conciliazione, il conciliatore organizza incontri tra le parti coinvolte, durante i quali cerca di favorire la discussione e la ricerca di soluzioni che soddisfino entrambe le parti.
Il conciliatore può ascoltare le posizioni di ciascuna parte, suggerire compromessi e aiutare a trovare un accordo equo e soddisfacente per entrambi. Se le parti riescono a raggiungere un accordo durante il processo di conciliazione, il conciliatore redige un documento che formalizza i termini dell’accordo. Questo documento può essere sottoscritto dalle parti e ratificato dal giudice, diventando così vincolante e opponibile alle stesse. Una volta raggiunto un accordo tra le parti e ratificato dal giudice, il procedimento di conciliazione giudiziale si considera concluso. Le parti sono tenute a rispettare gli impegni assunti nell’accordo e la controversia legale viene risolta in via consensuale, senza necessità di ulteriori interventi giudiziari.
Istanza di cancellazione semplificata di ipoteca
La cancellazione semplificata d’ipoteca è un procedimento che riguarda le ipoteche iscritte a garanzia di mutui e finanziamenti, anche non fondiari, concessi da soggetti che esercitano attività bancaria e finanziaria e da enti di previdenza obbligatoria ai loro dipendenti e iscritti. Per richiedere la cancellazione semplificata di un’ipoteca, il creditore deve inviare una comunicazione di avvenuta estinzione del debito al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Istanza di mediazione tributaria
L’opzione di avviare una procedura di mediazione tributaria offre un notevole vantaggio ai contribuenti.
Questo strumento consente loro di proporre un accordo che si integra con l’istanza di reclamo contro specifici atti emanati dall’Agenzia delle Entrate.
Scopo della mediazione è evitare il ricorso ai tribunali tributari per risolvere le controversie che possono essere risolte in sede amministrativa, anticipando in modo ragionevole l’esito che si potrebbe ottenere in giudizio.
La mediazione offre al contribuente una via più rapida ed efficiente rispetto alla procedura giudiziaria ordinaria, evitando i costi e i tempi lunghi associati a quest’ultima.
La mediazione tributaria è applicabile agli atti suscettibili di reclamo notificati a partire dal 1° aprile 2012, includendo quindi gli atti ricevuti dal contribuente da quella data in avanti. Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, l’ambito di applicazione della mediazione è stato esteso a tutti gli enti impositori, compresi gli enti locali. Tuttavia, vi è una differenza nella gestione pratica: mentre l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gestiscono i reclami tramite strutture dedicate e autonome rispetto all’istruttoria degli atti, per gli altri enti impositori la previsione della mediazione si applica “compatibilmente con la loro struttura organizzativa”.
Rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate
Per rateizzare il debito con l’Agenzia delle Entrate non è necessario attendere che venga emanato un avviso di accertamento esecutivo ma è sufficiente una comunicazione di irregolarità così che il contribuente possa conoscere la contestazione e regolarizzare subito la propria posizione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Chi aderisce, beneficerà delle sanzioni ridotte rispetto all’ordinario 30% sulla maggiore imposta.
La richiesta di rateizzazione deve contenere le generalità del contribuente (nome, cognome, codice fiscale), gli importi che si intendono rateizzare e le modalità di pagamento desiderate (ad esempio, importo delle rate mensili e durata del piano di rateizzazione).
È possibile che venga richiesta anche la presentazione di documenti aggiuntivi, come la certificazione ISEE per dimostrare una situazione di difficoltà economica. L’Agenzia delle Entrate valuta la richiesta di rateizzazione presentata dal contribuente, verificando la sua ammissibilità e la correttezza delle informazioni fornite. Se la richiesta viene accettata, l’Agenzia procede con l’attivazione del piano di rateizzazione.
Una volta accettata la richiesta di rateizzazione, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente i dettagli del piano di rateizzazione approvato, includendo l’importo delle singole rate mensili e le modalità di pagamento. Il contribuente è tenuto a rispettare puntualmente le scadenze concordate e a effettuare i pagamenti secondo le modalità stabilite. Il debito fiscale si considera estinto solo al completo pagamento di tutte le rate previste nel piano di rateizzazione. Una volta completato il pagamento, il contribuente riceve la conferma dell’avvenuta estinzione del debito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ricorso in autotutela
Il ricorso in autotutela è uno strumento mediante il quale un’amministrazione pubblica, come l’Agenzia delle Entrate, può correggere eventuali errori materiali, formali o di valutazione contenuti nei propri atti amministrativi senza bisogno di ricorrere a procedimenti giudiziari.
L’iniziativa per l’avvio del ricorso in autotutela può partire direttamente dall’amministrazione pubblica che ha emesso l’atto erroneo o può essere sollecitata dal contribuente interessato o da terzi che abbiano interesse legittimo alla sua correzione. Dopo aver ricevuto il ricorso, l’amministrazione pubblica valuta la sua fondatezza e l’eventuale necessità di correggere l’atto amministrativo contestato.
Se l’amministrazione ritiene che vi siano elementi sufficienti per procedere alla correzione, emette un nuovo atto amministrativo che sostituisce quello precedente e che corregge gli errori individuati. Una volta presa la decisione di correggere l’atto amministrativo, l’amministrazione pubblica notifica la propria decisione alle parti interessate, ossia ai soggetti coinvolti dall’atto amministrativo corretto. Questa notifica può avvenire mediante comunicazione formale inviata per posta, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o attraverso altri mezzi di comunicazione previsti dalla normativa.
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